Descrizione

L'intero territorio nazionale è classificato a rischio sismico e suddiviso in quattro zone a diversa pericolosità (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20/03/2003, n. 3274 e Deliberazione della Giunta regionale 30/12/2019, n. 6-887
- zona 1 - livello di pericolosità alto
- zona 2 - livello di pericolosità medio
- zona 3 - livello di pericolosità basso
- zona 4 - livello di pericolosità molto basso.
Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, i lavori di costruzione, riparazione e sopraelevazione sono soggetti alla disciplina prevista dalla Deliberazione della Giunta regionale 26/11/2021, n. 10-4161, in base categorie d'intervento definite dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 94-bis e dalla stessa deliberazione regionale:
- interventi privi di rilevanza.
- interventi la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità esclusi gli edifici e le opere infrastrutturali strategiche e rilevanti
- interventi la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità che interessino edifici o opere infrastrutturali strategiche e rilevanti
In particolare:
- per gli interventi privi di rilevanza: l'obbligo di presentare la denuncia semplificata presso lo Sportello Unico dell’Edilizia comunale, prima dell’inizio dei lavori, ai sensi dell’articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380
- per gli interventi rilevanti esclusi gli edifici e le opere infrastrutturali strategiche e rilevanti: l'obbligo di presentare la denuncia presso lo Sportello Unico dell’Edilizia comunale, prima dell’inizio dei lavori, ai sensi dell’articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380
- per gli interventi rilevanti che interessino edifici o opere infrastrutturali strategiche e rilevanti: denuncia presso l’Ufficio Tecnico Regionale, prima dell’inizio dei lavori, ai sensi dell’articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380
Le varianti sostanziali, sono soggette al deposito della denuncia di variante, le varianti non sostanziali sono soggette a comunicazione prima della fine dei lavori, o contestualmente alla presentazione della relazione a strutture ultimate.
Approfondimenti
Per ridurre gli effetti dei terremoti, l’azione dello Stato si è concentrata sulla classificazione del territorio italiano in base all'intensità e alla frequenza dei fenomeni sismici avvenuti in passato e sull'applicazione di speciali norme per le costruzioni nelle zone classificate sismiche.
Tramite l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20/03/2003, n. 3274 sono stati emanati gli ultimi criteri di classificazione sismica del territorio nazionale, basati sugli studi e le elaborazioni più recenti relative alla pericolosità sismica del territorio.
Questi criteri si basano sull'analisi della probabilità che il territorio venga interessato in un certo intervallo di tempo (generalmente 50 anni) da un evento che superi una determinata soglia di intensità o magnitudo.
L'ordinanza detta i principi generali sulla base dei quali le Regioni, a cui lo Stato ha delegato l’adozione della classificazione sismica del territorio, hanno compilato l’elenco dei Comuni con la relativa attribuzione ad una delle quattro zone, a pericolosità decrescente, nelle quali è stato riclassificato il territorio nazionale.
- zona 1 - è la zona più pericolosa, possono verificarsi fortissimi terremoti
- zona 2 - in questa zona possono verificarsi forti terremoti
- zona 3 - in questa zona possono verificarsi forti terremoti ma rari
- zona 4 - è la zona meno pericolosa, i terremoti sono rari
Nel rispetto degli indirizzi e criteri stabiliti a livello nazionale, Regione Piemonte ha classificato il territorio adottando solo tre zone (zone 3S, 3 e 4) tramite Deliberazione della Giunta regionale 30/12/2019, n. 6-887.
La Deliberazione della Giunta regionale 26/11/2021, n. 10-4161, elenca gli interventi "Privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:
- Nuove costruzioni
- Muri di recinzione, per qualsiasi tipo di materiale strutturale, di altezza massima della parte strutturale superiore di 1,00 m e ≤ 2,00 m misurata dall’estradosso della fondazione, che non abbiano funzioni di contenimento, comprese le relative coperture di ingresso di superficie ≤ 6mq
- Muri o altre opere di contenimento, con qualsivoglia tipologia costruttiva e materiale strutturale, di altezza massima non superiore a 2,00 m (anche se sormontati da recinzioni leggere di altezza
massima 1,00 m) in considerazione della modesta entità della spinta delle terre a cui sono soggette (con inclinazione del terrapieno sull’orizzontale <15°) - Pilastri a sostegno di cancelli con altezza superiore di 2,00 m e ≤ 3,00 m
- Tettoie aperte (almeno su tre lati), stabilmente vincolate al suolo, non temporanee, con orditura
leggera e copertura aventi peso complessivo non superiore a 0,50 kN/mq di altezza massima non superiore a 3,50 m rispetto al piano di calpestio, misurata all’estradosso del punto più elevato e di superficie coperta non superiore a 20,00 mq - Costruzioni ad un piano fuori terra, in classe d’uso I, con superficie coperta ≤ 20 mq ed altezza
massima di 3,50 m, non destinate ad uso abitativo (tipo ricovero attrezzi, depositi, locali tecnici,
autorimesse, spogliatoi, bagni, ecc.), stabilmente vincolate al suolo - Vasche interrate e serbatoi interrati, per qualsiasi tipo di materiale strutturale, con superficie non
superiore a 20,00 mq e altezza fino a 3,50 m, che non siano soggette a carichi relativi al traffico
veicolare - Vasche e serbatoi chiusi, di altezza fuori terra ≤ 2,00 m, per qualsiasi tipo di materiale strutturale, ancorati stabilmente al terreno, e volume ≤ 30 mc e silos di altezza ≤ 7 m
- Piscine per qualsiasi tipo di materiale strutturale, di profondità ≤ 2,00 m e di superficie ≤ 30,00 mq destinate ad uso esclusivamente privato
- Serre con superficie > 50 mq, non temporanee, con copertura e chiusure in teli di plastica,
policarbonato o altri materiali leggeri, adibite esclusivamente a coltivazioni e realizzate con strutture leggere (legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2)
complessivamente ≤ 0.50 kN/mq, di altezza massima non superiore a 3,50 m rispetto al piano di
campagna - Scale, rampe e solette, appoggiate a terra con dislivello ≤ 1.50 m
- Edicole funerarie e loculi di altezza fuori terra non superiore a 3,00 m nonché tombe interrate di superficie coperta ≤ 20 mq
- Opere idrauliche minori, quali briglie, pennelli, opere di difesa spondale, etc, di altezza ≤ 3 m
dall’estradosso della fondazione - Piccoli attraversamenti, tombinamenti realizzati con manufatti scatolari aventi dimensioni nette interne (larghezza e altezza o diametro in caso di sezioni circolari) ≤ 2,50 m
- Strutture di sostegno per dispositivi di telecomunicazione, illuminazione, torri faro, segnaletica stradale (quali pali, tralicci, insegne, pannelli pubblicitari) pale eoliche, isolate e non ancorate agli edifici, aventi altezza compresa tra 3 m e 15 m
- Pannelli fonoassorbenti e relative strutture di sostegno, con altezza compresa tra 2,00 m e 4,00 m
- Montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici di altezza ≤ 7 m, anche interni all’edificio che non necessitano di aperture nei solai, le cui strutture non modificano significativamente la distribuzione delle azioni orizzontali
- Edifici esistenti
- Nuove opere su costruzioni esistenti qualora classificabili come interventi locali secondo le norme tecniche per le costruzioni
- Pensiline esterne a sbalzo in legno, metallo o altro materiale leggero, in genere sopra finestre o portoncini di ingresso, con aggetto ≤ 1.50 m, aventi superficie coperta ≤ 4 mq e con peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0,50 kN/mq
- Strutture di sostegno per dispositivi di telecomunicazione, antenne e impianti leggeri gravanti sulla costruzione, limitatamente a quelli aventi consistenza strutturale, aventi altezza compresa tra 3 m e 5 m
- Scale di collegamento di due piani successivi (dislivello massimo ≤4,5 m) interne alle unità immobiliari, di tipo prefabbricato o in opera con qualsivoglia tipologia costruttiva e materiale
- Realizzazione di soppalchi all’interno di unità immobiliari, con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0,50 kN/mq, con carico variabile (Q) ≤ 2,00 kN/mq, di superficie totale ≤ 20 mq e comunque < 15% della superficie di piano della unità strutturale, e < 50% della superficie del locale ospitante
- Intervento di riparazione o intervento locale secondo le norme tecniche per le costruzioni, con esclusione degli interventi che prevedano il rifacimento totale di solai o di coperture. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, possono rientrare le seguenti tipologie di intervento:
- realizzazione di vano nei solai o nella copertura, senza interessare le strutture principali e senza alterazione del comportamento strutturale, per una superficie massima di 4.50 mq
- rifacimento parziale di elementi dell’orditura di coperture ad orditura lignea o in profili metallici, comprensivo del tavolato e del manto della copertura, con materiali della stessa tipologia, senza incrementi di carico significativi
- trasformazione di finestra in porta-finestra, e viceversa, su pareti portanti che non alteri il comportamento globale della costruzione
- creazione di singola apertura su parete portante, di superficie netta del foro ≤ 3 mq, purché debitamente cerchiata e distante almeno 1 m dagli incroci e dagli angoli murari
- consolidamento/rinforzo di singoli elementi strutturali
- Nuove opere su costruzioni esistenti qualora classificabili come interventi locali secondo le norme tecniche per le costruzioni
La Deliberazione della Giunta regionale 26/11/2021, n. 10-4161, Oltre alle categorie individuate nell’Elenco A dell’Allegato 1 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 21/10/2003, indica le tipologie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile:
- Edifici
- Edifici in tutto o in parte ospitanti funzioni di comando, supervisione e controllo, sale operative, strutture ed impianti di trasmissione, banche dati, strutture di supporto logistico per il personale operativo (alloggiamenti e vettovagliamento), strutture adibite all’attività logistica di supporto alle operazioni di protezione civile (stoccaggio, movimentazione, trasporto), strutture per l’assistenza e l’informazione alla popolazione, strutture e presidi ospedalieri, utilizzati da parte dei soggetti istituzionali:
- Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione Regionale (limitatamente agli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell‘emergenza)
- Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione provinciale o della Città Metropolitana (limitatamente agli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell‘emergenza)
- Edifici destinati a sedi di Amministrazioni comunali (limitatamente agli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell‘emergenza)
- Edifici destinati a sedi di funzioni amministrative aggregate (es. Unioni dei Comuni) (limitatamente agli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell‘emergenza)
- Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle
emergenze (COM, COC, A.R.P.A., Volontariato ecc.) - Centri funzionali e presidi sanitari a supporto delle attività di Protezione Civile e di emergenza
sanitaria - Edifici ed opere individuate nei piani d’emergenza o in altre disposizioni per la gestione
dell’emergenza - Ospedali e strutture sanitarie, comprese quelle accreditate, dotate di Pronto Soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione
- Centrali operative 118
- Asili nido e scuole di ogni ordine e grado, esclusivamente nei casi in cui sono individuate dai Piani di Protezione Civile comunale quali strutture idonee alla gestione dell’emergenza
- Opere infrastrutturali
- Opere d’arte e costruzioni (di consistenza strutturale e geotecnica) annesse a spazi pubblici soggetti ad affollamento e vie di comunicazione (strade, ferrovie, ecc.) regionali, provinciali e comunali, limitatamente a quelle strategiche individuate nei piani di Protezione Civile o in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza
- Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di Protezione Civile o in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza
- Altre strutture eventualmente specificate nei piani di Protezione Civile o in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza sismica
- Costruzioni connesse con la produzione e distribuzione di energia elettrica con valenza strategica e di rilievo regionale (centrali di produzione strategiche, cabine di trasformazione primarie ad alta tensione, ecc.)
- Costruzioni connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili, aventi valenza strategica e rilievo regionale
- Costruzioni connesse con l’accumulo e l’approvvigionamento di acquedotti aventi rilievo sovra
comunale - Costruzioni connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa e mobile, televisione) aventi valenza strategica e rilievo regionale
La Deliberazione della Giunta regionale 26/11/2021, n. 10-4161, ltre alle categorie individuate nell’Elenco B dell’Allegato 1 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 21/10/2003, indica le tipologie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale che possono assumere rilevanza in conseguenza di un eventuale collasso:
- Edifici
- Edifici pubblici regionali, provinciali e comunali o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche nell’ambito dei quali possono essere presenti comunità di dimensioni significative, nonché edifici e strutture aperti al pubblico suscettibili di significativo affollamento, il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane:
- Asili Nido e Scuole di ogni ordine e grado e strutture universitarie destinate ad attività didattiche
- Strutture ricreative (cinema, teatri, discoteche, ecc.), con capienza uguale o superiore a 100 persone
- Strutture destinate ad attività culturali (musei, biblioteche, sale convegni, ecc.), con capienza uguale o superiore a 100 persone
- Medie e grandi strutture destinate al commercio con superficie di vendita superiore a 1500 mq
- Impianti sportivi e stadi con capienza uguale o superiore a 100 persone
- Strutture sanitarie e/o socioassistenziali con ospiti non autosufficienti
- Edifici regolarmente aperti al culto, con capienza uguale o superiore a 100 persone
- Edifici o costruzioni che assumono particolare rilievo ai fini della salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale
- Edifici e strutture aperte al pubblico destinate a servizi (uffici pubblici e privati), con capienza o fruibilità uguale o superiore a 100 persone
- Strutture ricettive oltre i 100 posti letto
- Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri o pericolosi
- Opere infrastrutturali
- Dighe ed opere di ritenuta non di competenza statale ed aventi valenza regionale, che determinano rischio potenziale alto e sono utilizzate per scopi idroelettrici o potabili
- Stazioni per il trasporto pubblico non di competenza statale
- Impianti di depurazione aventi rilievo sovra comunale
- Altri manufatti connotati da intrinseche pericolosità individuati nei piani di protezione civile comunale
o in specifici piani per la gestione dell’emergenza sismica.
- Edifici pubblici regionali, provinciali e comunali o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche nell’ambito dei quali possono essere presenti comunità di dimensioni significative, nonché edifici e strutture aperti al pubblico suscettibili di significativo affollamento, il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane:
Le varianti non sostanziali sono esonerate dal preavviso scritto di cui all’articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380 e sono soggette a comunicazione prima della fine dei lavori, o contestualmente alla presentazione della relazione a strutture ultimate.
Le linee guida approvate con Decreto ministeriale (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) 30/04/2020 specificano che una variante si può definire non sostanziale se interviene solo su singole parti strutturali o elementi portanti della costruzione, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, quali ad esempio: il periodo fondamentale T1, il taglio alla base V, le sollecitazioni massime (M, N, T) sugli elementi strutturali.