Aprire un passo carrabile con fornitura di relativo cartello e numero civico o assegnazione numero civico per accesso pedonale

Descrizione

Aprire un passo carrabile con fornitura di relativo cartello e numero civico o assegnazione numero civico per accesso pedonale

Un passo carrabile, o passo carraio, è un accesso da una strada pubblica a un'area privata (cortili, autorimesse o parcheggi) adatta per far stazionare o circolare veicoli.

Sono accessi (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 22):

  • le immissioni di una strada privata su una strada a uso pubblico
  • le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.

Davanti ai passi carrabili è vietata la sosta dei veicoli, come definito dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 158, com. 2.

Per aprire un passo carrabile occorre ottenere l'autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario della strada (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 22 e Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 46).

Il passo carrabile deve essere realizzato nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente: se per realizzarlo è necessario eseguire opere edilizie, occorre quindi prima ottenere il titolo abilitativo edilizio previsto.

Approfondimenti

Gli accessi possono essere di due tipi:

  • accessi che prevedono una modifica del piano stradale per facilitare l'ingresso dei veicoli all'area privata, i passi carrabili veri e propri
  • accessi a raso, cioè senza alcun manufatto e intervento sulla sede stradale.

Il cartello di passo carrabile deve avere (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 120):

  • in alto, l'indicazione dell'ente proprietario della strada che ha rilasciato l'autorizzazione e, in basso, il numero e l'anno del rilascio. Senza questi dati il segnale è inefficace.

Di norma, il cartello deve essere installato parallelamente all'asse della strada, su porte o cancelli.

L'installazione e la manutenzione del cartello sono a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

Requisiti

Tutti i passi carrabili devono avere le seguenti caratteristiche (Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 46):

  • essere distanti almeno 12 metri dalle intersezioni e essere visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita
  • consentire l'accesso a un'area laterale che sia adatta per far stazionare e circolare veicoli
  • prevedere un'adeguata separazione dall'entrata pedonale, soprattutto se l'accesso è particolarmente trafficato
  • favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale, se l'accesso dei veicoli avviene direttamente dalla strada. L'eventuale cancello dovrà essere arretrato per consentire la sosta di un veicolo che attende di entrare.