Descrizione
L'attivazione di un nuovo scarico civile che non può essere allacciato alla pubblica fognatura a causa dell’assenza di rete fognaria pubblica o per altri giustificati motivi, deve essere autorizzata, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 15 della Legge Regionale n.13/1990.
Sono di competenza autorizzativa comunale gli scarichi derivanti da insediamenti adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, culturale, scolastica, commerciale.
Sono di competenza autorizzativa provinciale gli scarichi derivanti da:
- insediamenti adibiti allo svolgimento di attività sanitaria;
- scarichi derivanti da imprese agricole con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o silvicoltura;
- scarichi derivanti da imprese agricole dedite all'allevamento di animali che abbiano una consistenza media annuale:
- fino a 50 capi bovini, equini, o suini;
- fino a 200 capi ovicaprini; fino a 2.000 capi avicoli;
- fino a 1.000 capi cunicoli, sempre che sussista la disponibilità di almeno 1 ettaro di terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame; detto terreno agricolo, in proprietà, in affitto, in comodato o comunque in godimento di concessione, deve essere funzionalmente connesso con l'attività di allevamento e di coltivazione agricola dell'impresa.