Descrizione

Presentare una petizione

I Comuni hanno il compito di valorizzare le libere forme associative e promuovere organismi di partecipazione popolare, tra cui la petizione (Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, art. 8, com. 1). 

La petizione è infatti uno degli strumenti di democrazia diretta previsto dall'ordinamento italiano, insieme al referendum e all’iniziativa legislativa popolare.

Nello statuto di ciascun Comune devono quindi essere previste (Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, art. 8, com. 3):

  • forme di consultazione della popolazione, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati per promuovere interventi e migliorare la tutela di interessi collettivi
  • le garanzie che la pubblica amministrazione esamini tempestivamente queste iniziative popolari.
In Comune di Chieri …

Ai sensi dello Statuto comunale, i cittadini possono presentare petizioni agli organi dell’amministrazione riguardante l’attività amministrativa comunale, rivolte a chiedere un provvedimento su questioni di interesse generale. La petizione (depositata presso l’ufficio del Segretario comunale per trenta giorni) deve essere scrutinata da almeno cento cittadini residenti che abbiamo compiuto il diciottesimo anno di età. Alla petizione l’organo dell’Amministrazione interessato deve dare risposta con un provvedimento entro trenta giorni dalla comunicazione di ammissibilità della stessa da parte del Segretario comunale. Il testo del provvedimento viene comunicato al cittadino che ha depositato la petizione entro i successivi venti giorni. Normativa di riferimento: Capo VI del “Regolamento degli istituti di partecipazione all’attività amministrativa del Comune di Chieri” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105/2013