Descrizione

Gli elettori italiani, e i loro familiari conviventi, che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente, per un periodo di almeno tre mesi, in un paese estero in cui sono anagraficamente residenti nella data di svolgimento della consultazione elettorale (elezioni politiche e referendum nazionali) possono partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani (Legge 27/12/2001, n. 459, art. 4-bis).
Per partecipare al voto i cittadini devono comunicare al Comune di residenza la volontà di votare per corrispondenza indicando l'indirizzo al quale inviare il plico elettorale.
In Comune di Chieri …
Gli elettori di Chieri che si trovino temporaneamente all'estero devono inviare la propria dichiarazione di opzione per partecipare al voto per corrispondenza al Comune entro il 7 maggio, trentaduesimo giorno antecedente la data della votazione dei Referendum abrogativi dell’8–9 giugno, in modo da consentire l’immediata comunicazione al Ministero dell’Interno.
Come comunicare la propria volontà di votare all’estero:
- La comunicazione può essere inviata tramite posta ordinaria o posta elettronica (anche se non certificata).
- È possibile anche il recapito a mano, anche se effettuato da una persona diversa dall’interessato.
La dichiarazione deve essere: redatta su carta libera, e accompagnata dalla copia di un documento d’identità valido dell’elettore. Deve includere: l’indirizzo postale estero al quale dovrà essere inviato il plico elettorale e una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti previsti (come indicato dal comma 1 dell’art. 4‑bis), resa conformemente agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, anche utilizzando il modulo appositamente predisposto e disponibile sul sito del Ministero dell'Interno (vedi link a fondo pagina).
Ci sono invece modalità particolari per :
- Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all’estero durante missioni internazionali.
- Altri elettori indicati (ad es. quelli di cui all’art. 1, comma 9, lett. b) della legge n. 470/1988) che, nonostante risiedano in Stati dove il voto per corrispondenza non è previsto per gli elettori residenti, potranno comunque esercitare il voto per corrispondenza.
Informazioni sul sito del Ministero dell'Interno